21/12/2014
Il Tribunale di Bergamo dichiarò l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e ordinò la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con la condanna della società al risarcimento del danno. La sentenza, appellata dalla datrice di lavoro soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia che ribadì che la malattia denunciata dalla lavoratrice in epoca successiva al 24/1/2004, e durata diciannove giorni, era da ricollegarsi a causa di lavoro e alle mansioni espletate e, in particolare, ad uno sforzo compiuto nel sollevamento di pesi ("stecche di segnature di peso superiore ai 30 chili”). La reintegrazione nel posto di lavoro è stata disposta sulla sussistenza della prova dell’esistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta al sollevamento di confezioni di peso di circa 40-50 chili, e la lombosciatalgia lamentata. La sentenza ha escluso dal calcolo dei giorni di malattia utili per il superamento del periodo di comporto, i giorni dovuti all'assenza imputabile alla Lombosciatalgia. La corte di cassazione, ha confermato la sentenza perché l'assenza per malattia non era meramente connessa alla prestazione lavorativa ma con riferimento alla sua genesi, sussisteva una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile per aver adibita la lavoratrice a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche. Senza questa responsabilità del datore di lavoro la detrazione di quei giorni di malattia dal periodo di comporto non si sarebbe mai potuta avere. (Sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2014 numero 26.307).
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.