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I contributi previdenziali a volte sono dovuti anche se la somma è stata corrisposta a titolo di transazione

I contributi sono da versare con riferimento alla retribuzione dovuta

Il fatto.

Un lavoratore, dipendente di una banca, assumendo di essere stato licenziato in modo illegittimo, si è rivolto al tribunale che lo ha reintegrato nel posto di lavoro con il diritto ad ottenere il pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro. Dopo la pronuncia della sentenza, il datore di lavoro e il lavoratore raggiungono un accordo conciliativo in esecuzione del quale decidono di risolvere definitivamente il rapporto di lavoro prevedendo quale contropartita la corresponsione di una somma di denaro a titolo transattivo.

Sulle somme corrisposte al lavoratore, la Banca, poggiando sulla qualificazione giuridica data alla erogazione, (titolo transattivo) ha ritenuto che non fossero dovuti i contributi previdenziali. L'Inps, però, è stata di diverso avviso ed ha chiesto il pagamento di tutti i contributi previdenziali spettanti sulle somme dovute al lavoratore dalla data del licenziamento  fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro.

La corte di appello, chiamata a dirimere la controversia, ha affermato che l'obbligazione contributiva è del tutto insensibile alla transazione intervenuta tra le parti perché dagli atti di causa era pacifico che la somma corrisposta a titolo conciliativo al lavoratore rappresentava il corrispettivo del rapporto di lavoro ripristinato a seguito della sentenza con la conseguenza che rimaneva inalterato l'obbligo contributivo.

La banca, non condividendo la sentenza della corte d'appello, si è rivolta alla Corte di Cassazione chiedendo la riforma della sentenza.

La Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso della banca ed ha affermato il seguente principio giuridico: " La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta". Tale affermazione trova la sua fonte normativa nell'articolo 12 legge numero 153/1969, la cui espressione letterale usata per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…") deve essere intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che  l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti". Continua la Corte di Cassazione affermando che il "datore di lavoro resta obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino a un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro".

Cassazione n, 17180/2014

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