16/05/2014
Nel caso in cui la malattia di un lavoratore superi certi limiti previsti per legge o dal contratto collettivo, l'impresa ha la facoltà di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto (periodo di tutela per le assenze dovute a malattia).
L'istituto del comporto ha una disciplina giuridica molto varia perché i contratti collettivi di lavoro delle singole categorie lo disciplinano con fantasia.
Il contratto collettivo del commercio sottoscritto da CGIL CISL e UIL prevede che il comporto, che é pari a 180 giorni, si deve calcolare con riferimento all'anno solare.
Sul concetto di anno solare non tutti hanno le idee chiare perché moto spesso si confonde l'anno solare con l'anno civile.
La corte di cassazione sull'anno solare ha sempre dato una interpretazione univoca e chiara.
Riportiamo le massime giurisprudenziali che chiariscono il concetto in modo univoco.
"In caso di morbilità discontinua, ove il contratto collettivo di lavoro contempli il comporto per sommatoria ponendo il termine esterno pari ad un anno solare (come l'art. 55 C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali), è logicamente corretta la valutazione del giudice del merito che intende per anno solare non l'anno civile, decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre (come in tema di assicurazione obbligatoria per malattia), bensì un intervallo di tempo di trecentosessantacinque giorni computati indifferentemente o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento."
Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 1987 n. 6987
Cassazione civile sez. lav. 09 maggio 1985 n. 2910
Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 1987 n. 6987
Cassazione civile sez. lav. 01 giugno 1992 n. 6599
Cassazione civile sez. lav. 09 maggio 1985 n. 2910