24/09/2014
La Corte di Cassazione, decidendo una controversia avente ad oggetto la compatibilità tra malattia e richiesta di godimento delle ferie arretrate di un lavoratore prossimo a maturare i requisiti temporali del licenziamento per avere superato i limiti di assenza per malattia, ha deciso a favore del godimento delle ferie, nonostante la concomitante malattia, perché questa soluzione é quella conforme ai principi generali del nostro ordinamento. La sentenza ha notevole valore e significato. Per l'interesse che riveste riportiamo il principio così come enunciato.
“Illavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tale caso non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento-non potendo operare a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia-perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Spetta poi al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare-ove sia stato investito di tale richiesta-di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto”. La suprema corte in questa decisione ha richiamato le sue conformi decisioni numero 11.691/1998 e numero 5078/2009.
La sentenza che ha pronunciato il principio sopra riportato è la numero 17.538 depositata l'1 agosto 2014