22/01/2014
Il contratto a termine si può risolvere in via anticipata solo se il lavoratore si rende gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali in modo tale da non poter consentire anche in via momentanea la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il rapporto non può assolutamente essere risolto per motivi, anche se corrispondenti al vero, riferentesi alla organizzazione del lavoro. La Corte di Cassazione ha così sintetizzato il principio. “il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 603, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. cod. civ. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato”. Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 gennaio - 10 febbraio 2009, n. 3276. Milano 12/03/2009.
P.s. del 29 dicembre 2019
Il contratto di lavoro a tempo determinato dall’entrata in vigore della prima legge del 2001 ha subito negli anni successivi plurimi interventi legislativi che ne hanno modificato sensibilmente la disciplina. Si tratta di una figura giuridica magmatica sottoposta a duri interventi tellurici. Leggendo le varie sentenze dei giudici riportati nel nostro sito occorre collocare nel tempo i fatti e il diritto per non essere fuorviati e cadere gravemente in errore sulla disciplina effettiva del caso concreto sotto il vostro esame.