A- A A+

Abolito l'obbligo del medesimo trattamento dei lavoratori dell'impresa appaltatrice

Questa abolizione risale alla legge Biagi del 2003

Abolito l'obbligo del medesimo trattamento dei lavoratori dell'impresa appaltatrice con quelli dell'impresa appaltante.

La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, all'articolo 3, prevedeva esplicitamente per gli appalti da eseguirsi nell'interno dell'impresa, l'obbligo delle imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori "dipendenti dall'impresa appaltante". In questa modo si avvantaggiava la posizione dei lavoratori e si scoraggiava fortemente il ricorso al lavoro esterno all'impresa.

Questa normativa, adesso, è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 276/2003 (cosiddetta legge Biagi) che all'articolo 29 prevede il solo obbligo solidale dell'appaltante con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, di corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo e i contributi previdenziali "dovuti". Il trattamento "dovuto" è inequivocabilmente quello che contrattualmente e per legge deve l'impresa appaltatrice al suo dipendente e non più quello di miglior favore eventualmente goduto dai lavoratori interni dell'impresa appaltante.

Con questa nuova previsione legislativa non sussiste più, pertanto, il diritto dei lavoratori occupati in esecuzione del contratto di appalto interno ad avere il medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa appaltante. Si tratta di una norma profondamente modificatrice della precedente disciplina e tale da favorire decisamente la presenza delle imprese appaltatrici all'interno delle aziende per l'esecuzione dei lavori che prima erano affidati alle maestranzze interne. In questo modo all'interno della stessa azienda vi possono essere lavoratori che occupati dall'impresa appaltatrice godono di un trattamento fortemente penalizzante rispetto a quello degli altri lavoratori occupati direttamente dall'impresa appaltante .

Milano 01/02/2007

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).