20/01/2014
La seconda sezione penale della corte di cassazione con ordinanza pronunciata alla fine del 2008, ha chiesto l'intervento delle sezioni unite della corte di cassazione per dirimere la seguente controversia interpretativa "se in tema dì applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p., l'avvenuto risarcimento integrale del danno da parte di uno dei coimputati, determinando la conseguente estinzione dell'obbligazione risarcitoria, giovi o meno anche agli altri coimputati”. Interpretando la norma del codice penale la corte di cassazione, nelle sue varie sezioni, nel corso degli anni, ha espresso opposti orientamenti. Da queste opposte interpretazione la necessità del ricorso alle sezioni unite.
Milano 28 febbraio 2009
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)