20/01/2014
Gli agenti delle fiamme gialle nel corso di un’operazione anticrimine, intercettavano un’autovettura, all'interno della quale accertavano la presenza di 74 capi di abbigliamento con marchi di pertinenza di note case di moda e procedevano a sequestro probatorio dei medesimi, ritenendoli contraffatti, in considerazione del fatto che il possessore non avesse fornito, su esplicito invito, documentazione circa la lecita provenienza dello stesso materiale.
Convalidato il sequestro, il pubblico ministero. delegava i militi ad effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare il carattere contraffatto del materiale sequestrato. La contraffazione veniva così definitivamente accertata.
Il Tribunale , in sede di dibattimento, ha dichiarato la responsabilità penale del detentore della merce perché il reato previsto dall’’art. 474 c.p. ricorre, anche a prescindere dalla dimostrazione della ricorrenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente per la configurazione dell'illecito penale il solo possesso ingiustificato di un numero rilevante di prodotti con marchio alterato o contraffatto.
Milano 06 gennaio 2009
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)