17/01/2014
Molto spesso nella vita pubblica avviene che il legislatore emani una nuova normativa che non prevede più come illecito amministrativo un fatto che precedentemente lo era oppure che punisca in modo meno severo il precedente fatto. Applicando la logica E il buon senso si sarebbe portati a concludere che la norma più favorevole sostituisce la precedente ma, purtroppo, così non è.
La corte di cassazione, interpretando correttamente la vigente disciplina giuridica, ha affermato che “La giurisprudenza di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che in materia di illeciti amministrativi l'operatività dei principi di legalità, …, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”. Corte di cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 24416/08; depositata il 2 ottobre 2008.
Milano 30/10/2008
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)