10/01/2014
In internet non è consentito creare una e-mail di posta elettronica falsa inducendo così in errore i terzi sulla effettiva qualità dell’ interlocutore.
La corte di cassazione ha confermato la condanna ad una pena severa di una persona che aveva creato un falso indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una persona diversa dalla sua.
L'articolo del codice penale violato è il 494.
La corte di cassazione ha affermato che non è consentito ingannare gli interlocutori sulla vera essenza di una persona, sulla sua identità e sui suoi attributi sociali e sessuali. Vi è l'esigenza di salvaguardare la fede pubblica.
Nell'utilizzare la posta elettronica, pertanto, non è lecito usare un nome diverso dal proprio perché occorre tutelare "gli utenti della rete, i quali ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con un'altra." La corte ha continuato affermando che: " non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso". La pena prevista dal codice penale per questo tipo di violazione (sostituzione di persona) è fino ad un anno di reclusione.
Corte cassazione, Sezione quinta penale, n. 46674/07.
Milano 27/12/2007.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)