17/01/2014
Il tribunale di Monza, prima, e la corte d’appello di Milano, dopo, hanno condannato un automobilista a sette mesi di reclusione e quattrocento euro di multa, nonché al risarcimento del danno a favore della società autostrade perché l’automobilista, in numerose occasioni, era riuscito ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi ad altra autovettura munita di telepass, impegnando l’apposita corsia riservata, riuscendo così a passare prima che la sbarra si richiudesse.
La corte di cassazione, alla quale si era rivolta l’imputato lamentando la erroneità della sentenza e l’ eccessività della pena, ha invece confermato nella sua interezza la sentenza riconoscendo la correttezza della condanna inflitta dai primi giudici.
(corte di cassazione Sezione seconda - sentenza 22 maggio - 8 settembre 2008, n. 34836).
Milano 12 settembre 2008.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)