07/01/2014
Inversione di rotta della giurisprudenza della Cassazione in un’ormai consolidata prassi giurisprudenziale secondo la quale vige l’obbligo, per il datore, di porre il dipendente in grado di conoscere i motivi del trasferimento. Nel caso in questione un lavoratore ingiustamente trasferito ha fatto ricorso dopo che, in assenza di comunicazione delle ragioni del trasferimento, non si è presentato nel nuovo posto di lavoro subendo così un illecito disciplinare. Secondo i giudici infatti “il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare i motivi, né quindi vi era l’obbligo dell’impresa di rispondere alla richiesta avanzata in tal senso dal lavoratore, non essendo prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l’onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano ai sensi dell’art. 2103 codice civile”.
Cass. Sezione lavoro, 5.01.2007 n. 43
Milano 15/01/2007