17/01/2014
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 settembre 2008 n. 22059 ha affermato che è legittimo il trasferimento di un lavoratore da una sede lavorativa ad un'altra che il datore aveva giustificato con la necessità di dover rasserenare i rapporti tra il lavoratore e i suoi colleghi di lavoro che erano divenuti tesi. Il trasferimento era avvenuto, peraltro, senza dequalificazione del lavoratore interessato che aveva continuato a mantenere le medesime mansioni.
In questo caso il trasferimento non si configura come provvedimento disciplinare, che come tale è vietato dallo statuto dei lavoratori e dalla generalità dei contratti collettivi, ma come atto giustificato da oggettive esigenze organizzative.
La sentenza della corte di cassazione certamente ha fatto corretta applicazione dei principi generali del nostro ordinamento.
Milano 11 settembre 2008