15/04/2023
Il Tribunale di Milano ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro perché il fatto di rilevanza disciplinare contestato e posto a fondamento del licenziamento per giusta causa è risultato insussistente. Per questa insussistenza è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro anche se il rapporto di lavoro è disciplinato dal Jobs act per essere stato il lavoratore assunto successivamente all'entrata in vigore della legge Renzi, 7 marzo 2015. L'azienda aveva contestato al lavoratore il rifiuto ingiustificato di svolgere i compiti assegnati e il tono infuriato utilizzato dal lavoratore nel rapportarsi con il direttore. Sentenza Tribunale di Milano n. 1384 pubblicata il 14 ottobre 2022.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)