15/04/2023
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare perché il lavoratore si è rifiutato di eseguire i lavori di pulizia che gli erano stati indicati dal suo responsabile ed aveva abbandonato il posto di lavoro dopo un alterco con il legale rappresentante della società. Il lavoratore, inoltre, è emerso che eseguiva i servizi con irregolarità e rallentamenti avendo un generale atteggiamento di ostilità alle direttive che gli venivano impartite. Il Tribunale ha dichiarato sussistente la lesione del vincolo fiduciario tra le parti, con la legittimità del licenziamento. Il lavoratore è stato condannato a pagare le spese
processuali all'azienda. Tribunale di Busto Arsizio sentenza n. 29 pubblicata il 27 gennaio 2023.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)