15/04/2023
Il Tribunale di Bergamo ha condannato la A.E.M 3 Srl al risarcimento dei danni per la malattia professionale subita da un carpentiere saldatore che usava in modo costante e prolungato strumenti vibranti manuali con esposizione costante all'inalazione dei fumi di saldatura, a causa della carenza di dispositivi di protezione ambientali e individuali. L'ambiente di lavoro è stato dichiarato nocivo perché le misure adottate dall'azienda non sono state idonee ad assicurare la salubrità del reparto dove l'operaio prestava la sua attività lavorativa. Con il riconoscimento della malattia professionale, l'azienda è stata condannata al risarcimento del danno differenziale non coperto dagli indennizzi erogati dall'Inail comunale di Bergamo, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2023.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)