A- A A+

Le aziende, con l’emergenza sanitaria del Coronavirus, possono licenziare?

La risposta è sicuramente negativa, non possono licenziare!

Con l’emergenza del Coronavirus, vi sono aziende che hanno dovuto forzatamente ridurre o addirittura sospendere ogni attività in conseguenza dei provvedimenti ministeriali che hanno limitato la socialità e i contatti ravvicinati tra le persone per evitare il contagio o in conseguenza dei mancati servizi da rendere perché non vi sono utenti che li richiedono.

Se si dovessero applicare le norme generali del codice civile in materia di contratto, le aziende potrebbero intimare il licenziamento alle maestranze per forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Ma nel nostro diritto del lavoro questo principio generale ha delle forti e significative limitazioni a tutela dei lavoratori, soggetti più deboli del rapporto di lavoro. Le aziende che in conseguenza dell’emergenza sanitaria non possono utilizzare normalmente la loro maestranze, pertanto, non possono intimare il licenziamento ma devono chiedere l’intervento della cassa integrazione ordinaria o quella in deroga, sospendendo così il personale in forza dal rendere la loro prestazione lavorativa, in tutto o in parte, oppure riducendo l’orario di lavoro. Passata la crisi occupazionale, si ritornerà all’impiego preesistente, con la riutilizzazione delle risorse umane precedentemente sospese.

Nel nostro ordinamento giuridico vi sono imprese che istituzionalmente possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (c.i.g.o) ma vi sono altre imprese che non hanno questa possibilità. Normalmente la cassa integrazione ordinaria può essere richiesta solo dalle  imprese con più di 15 addetti. Non tutte le imprese hanno l’obbligo di pagare la contribuzione per la cassa integrazione; conseguentemente non possono godere dei  relativi benefici nei periodi di crisi sopravvenuta e non voluta.

Il governo, però, per far fronte all’emergenza ha già emanato il decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020, prevedendo la cassa integrazione in deroga per le regioni della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Questo decreto-legge, all’articolo 17, disciplina la cassa integrazione in deroga disponendo che il datore di lavoro del settore privato, con unità produttive situate nelle regioni della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possono godere del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo massimo di un mese. I lavoratori posti in cassa integrazione avranno la contribuzione figurativa. Da questo beneficio sono esclusi i datori di lavoro del settore domestico. I trattamenti salariali, su domanda dell’impresa, sono concessi con decreto della Regione interessata. Le Regioni devono istruire la pratica secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. I fondi stanziati, per il momento, sono pari a 200 milioni di euro. Il trattamento può essere concesso nell’ambito di questa disponibilità finanziaria. Al pagamento del trattamento provvede l’Inps. Per avere una visione completa delle norme occorre leggere quanto previsto dal Decreto-Legge del 2 marzo 2020 n. 9 che riportiamo nella parte di interesse.

Le imprese che vogliono godere di questo beneficio della cassa integrazione ordinaria o in deroga devono immediatamente avviare il confronto con l’organizzazione sindacale del settore merceologico di appartenenza e presentare la relativa domanda tramite la loro Regione di appartenenza.

La cassa integrazione, ordinaria o in deroga, non assicura il pagamento integrale della retribuzione percepita essendovi dei massimali mensili da rispettare.

Le imprese, per far fronte all’emergenza, possono anche concludere degli accordi con le maestranze per il godimento immediato delle ferie maturate o dei permessi retribuiti. Si può anche ricorrere al  lavoro agile, (art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020) da svolgersi presso il domicilio del lavoratore secondo le specifiche direttive ministeriali.

I lavoratori hanno validi e penetranti strumenti di tutela giuridica: per la tutela sanitaria, però, devono limitare la socialità, lavarsi sempre le mani, bere in abbondanza e confidare nella buona sorte.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO 2020

La disciplina sopra riporta del decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020, è stata integrata e in parte superata dal nuovo  Decreto del Presidente del Consilgio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 che ha esteso le misure emergenziali su tutto il territorio nazionale e non più alle sole tre iniziali Regioni della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna .

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive : – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)