A- A A+

Il dirigente non ha garanzia sulla stabilità del suo posto di lavoro

tag  News  dirigente  licenziamento  giustificatezza 

04/03/2020

Il suo licenziamento è illegittimo solo nel caso in cui i motivi siano pretestuosi o discriminatori

La società intima ad un suo dirigente il licenziamento per motivi oggettivi inviandogli la lettera che si riporta di seguito: "L’attuale quadro macro-economico mondiale e nazionale recessivo impone anche alla nostra società – a maggior ragione dopo la fusione che l’ha coinvolta la scorsa estate – la continua ricerca delle condizioni di massima efficienza e competitività … nel difficile scenario competitivo in cui la società si trova ad operare, i risultati  economici registrati dall’area sales, in generale, e dall’area partner sales da lei diretta, in particolare, sono assolutamente non in linea con quelli attesi . Ciò impone l’adozione di rapide azioni di miglioramento, tra cui la revisione delle strutture organizzative esistenti in un’ottica di riduzione dei costi, semplificazione dei processi decisionali  e recupero dell’efficienza, In questo quadro, la nostra società si è peraltro determinata a porre in essere un articolato processo di riorganizzazione, caratterizzato da una ridistribuzione di funzioni e responsabilità, nell’ambito del quale verrà soppressa la posizione di direttore partner sales da lei ricoperta, le cui mansioni verranno distribuite ad altre risorse già in forza presso la società. Non essendo purtroppo disponibili posizioni vacanti compatibili con la sua professionalità ed essendo quindi impossibile utilizzare la sua prestazione in altra posizione equivalente, le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con lei in essere, con effetto immediato dal ricevimento …”.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto legittimo questo licenziamento del dirigente perché ha ritenuto i motivi effettivi, e non arbitrari e pretestuosi; questi motivi non possono essere sindacati dal giudice nei profili della loro opportunità e congruità.

Per la Corte di Appello l'indennità supplementare può essere riconosciuta al dirigente solo in presenza della “mera ingiustificatezza” del licenziamento. Questo concetto per la Corte di Appello " non è sovrapponibile né a quello di giusta causa né a quella di giustificato motivo, nella sua declinazione sia soggettiva, sia oggettiva; la ricorrenza della giustificatezza dell’atto risolutivo è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza del diritto." Questa sentenza della Corte di Appello di Milano amplia in modo considerevole il concetto di giustificatezza che sottostà al licenziamento del dirigente che così ha ben poche rivendicazioni da poter far valere per rivendicare una maggiore e significativa stabilità del suo posto di lavoro. Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 1896/2019 pubblicata il 24/02/2020.

Per la consulenza veloce tel. 3755636646.

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive : – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)