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Molestie e violenza sessuali: il danno morale è una voce di danno autonomo e ulteriore

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20/02/2020

Si aggiunge al danno biologico e agli altri danni

Una lavoratrice ha chiesto il risarcimento dei danni contro la Costa crociere S.p.A. e la Cruise Ships Catering and Service International  nella loro qualità di datori di lavoro, per le molestie sessuali poste in essere nei suoi confronti da due dipendenti, suoi superiori gerarchici, e seguite, a breve distanza di tempo, dallo stupro perpetrato nei di lei confronti da uno dei due. Il risarcimento dei danni biologici e morali contro il datore di lavoro è stato richiesto per la sussistenza della responsabilità indiretta di cui all'articolo 2049 del codice civile.
Il tribunale di Genova ha accolto la domanda della lavoratrice ma la corte di appello ha aumentato del 50% la misura del risarcimento dei danni biologici , in considerazione della gravità del pregiudizio fisico e psichico riportato dalla parte offesa
Il consulente tecnico d’ufficio aveva riconosciuto alla persona della lavoratrice l'esistenza di danni di carattere permanente, rappresentati dal disturbo post traumatico da stress, con stato depressivo, quantificati in misura pari al 15% con la specificazione che i postumi in questione "incidevano negativamente in misura equivalente al biologico" sulla vita di relazione; la consulenza tecnica evidenziava che erano state determinate due poste, una di danno biologico pari al 15% (secondo le tabelle del risarcimento del danno) e l’altra di danno non patrimoniale alla vita di relazione, riconosciuto in egual misura rispetto al danno biologico, pari anch’esso al 15%.
Contro la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la lavoratrice lamentando l'omesso riconoscimento a suo favore dei gravi danni morali subitì. Il danno morale è da identificarsi con il dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione. Questo danno si distingue nettamente dagli altri danni.
La cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice perché ha riconosciuto l'autonomia e la rilevanza della voce del danno definito come morale ed ha così rinviato la causa alla corte d'appello che "dovrà provvedere alla liquidazione di una autonoma voce di danno per il pregiudizio intrinseco, personale, connesso alla sofferenza interiore, valutato in considerazione anche della giovane età della danneggiata e della situazione familiare e personale della stessa ma non quantificato dal giudice di merito".
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4099/20; depositata il 18 febbraio.

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