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Le garanzie dello statuto dei lavoratori si estendono anche agli apprendisti

Il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto dalla contestazione di addebito

Un giovane apprendista è stato assunto dall'Officina Ortopedica Catanese Srl con un contratto di apprendistato della durata di 30 mesi. La società, dopo due anni dall'inizio del contratto, ha comunicato all'apprendista la disdetta anticipata del contratto "a seguito delle numerose lamentele ricevute e del suo mancato apprendimento professionale". L'apprendista ha impugnato il licenziamento lamentando, innanzitutto, di essere stato licenziato senza aver avuto il diritto di potersi difendere contro gli addebiti della società, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il Tribunale e la Corte di Appello di Catania hanno confermato la legittimità del recesso datoriale ritenendo che l'apprendista, per la specialità del suo rapporto di lavoro, non fosse destinatario delle norme dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori che prevede l'obbligo dell'azienda, prima di adottare un qualsiasi provvedimento disciplinare, di contestare, in modo tempestivo e in modo specifico, i fatti di rilevanza disciplinare, concedendo al lavoratore un termine per la presentazione delle sue difese.
La Corte di Cassazione ha brutalmente riformato la sentenza affermando che:
1. Il contratto di apprendistato àa origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. in caso di mancata disdetta al termine del periodo di apprendistato, l'apprendista deve essere mantenuta in servizio con la qualifica conseguita;

3.il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore;
4.il termine finale della formazione professionale non identifica un termine di scadenza del contratto di lavoro ma un termine di una fase all'esito della quale, in assenza di disdetta, il rapporto di lavoro continua con la causa tipica del lavoro subordinato;
5.il rapporto di apprendistato è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro con la sola facoltà del datore di lavoro di avvalersi del diritto di dare disdetta al termine del periodo di apprendistato.
In conseguenza di tutti questi principi, il rapporto di lavoro durante il periodo di apprendistato è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali. Coerentemente nella fase dell'apprendistato, vigono le garanzie a favore del lavoratore stabilite dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
Per la Cassazione “non è possibile negare al lavoratore in regime contrattuale di apprendistato né la titolarità del diritto di difendersi né l'esigenza di tutelare decoro, dignità e immagine, anche professionale, della propria persona, devono ritenersi necessariamente applicabili, anche a questa fase del rapporto, le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della L. n. 300 del 1970 in tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere per ragioni "ontologicamente" disciplinari." Ed ancora "qualunque tipo di licenziamento - i cui presupposti si caratterizzino non esclusivamente in ragione della loro riferibilità o meno ad un comportamento del lavoratore, quanto per l'incidenza (immediata o differita) che essi hanno di per sé sulla possibilità di prosecuzione del rapporto (sia quindi esso irrogato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o situazioni simili) - è da considerare di tipo disciplinare e, come tale, assoggettato alle garanzie di cui all'art. 7 St. lav."
Per la cassazione "ha errato la Corte territoriale a escludere, nella specie, l'applicabilità dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, pur in una ipotesi di recesso del datore di lavoro determinato da comportamenti attuati nell'esecuzione della prestazione lavorativa e riconducibili alla sfera volitiva del lavoratore tali da aver determinato "numerose lamentele" dei clienti.... Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, legge n. 300 del 1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole".
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2365/20; depositata il 3 febbraio














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