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La troncatrice era dotata di ogni misura antinfortunistica e l’impresa ha vigiliato: non ha responsabilità

Respinta la domanda di risarcimento del lavoratore infortunato

La Cassazione ha sempre affermato che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia nel caso in cui abbia omesso di adottare le misure protettive idonee sia nel caso in cui non accerti e non vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Il datore di lavoro, però, non risponde dell’evento dannoso nel caso in cui l’evento sia avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva ma deve essere accertata di volta in volta. Il datore di lavoro non è responsabile per il solo fato che l’evento si sia verificato. Occorre sempre che l’evento sia riferibile a responsabilità del datore di lavoro per aver violato obblighi di comportamento, imposti da leggi o da regolamenti oppure da norme contrattuali o suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza.

L’onere di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’infortunio è in capo al datore di lavoro che deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie.

La cassazione ha dichiarato esente da ogni responsabilità risarcitoria un datore di lavoro per un infortunio occorso a un dipendente che durante un’operazione di taglio di un pezzo di legno con una troncatrice ha subito un grave lesione alla mano destra. Nell’occasione era emerso che il lavoratore aveva omesso di utilizzare la morsa per tenere fermo il pezzo che doveva tagliare. Per la Cassazione nel caso di specie non erano rinvenibili profili di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro perché questa società aveva posto a disposizione del lavoratore una macchina troncatrice in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione idonei ad evitare il contatto con la lama. Il lavoratore inoltre era stato idoneamente formato e informato periodicamente sui rischi connessi all’utilizzo delle varie macchine e all’utilizzo dei dispositivi.

La Cassazione respingendo il ricorso del lavoratore l’ha  condannato al pagamento delle spese processuali a favore del datore di lavoro.

Cassazione Ordinanza n. 26495 del 19 ottobre 2018.

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