24/10/2018
Un operaio, mentre attraversava una zona pericolosa e nel momento in cui erano movimentati carichi pesanti, subiva un infortunio sul lavoro. La zona dell’infortunio era risultata non protetta e nemmeno idoneamente segnalata, come, invece, avrebbe dovuto essere per legge. Occorreva avvertire i lavoratori che vi transitavano della presenza del pericolo. Quei lavoratori dovevano essere posti in condizione di usare le opportune cautele per poter scansare la a caduta di materiali dall’alto. Il datore di lavoro, la Walter Tosto spa, è stata riconosciuta responsabile per l’accadimento del fatto. La Cassazione, esaminando il caso, ha affermato che si trattava di una responsabilità non oggettiva ma contrattuale. Nell’occasione l’azienda aveva omesso di predisporre le necessarie misure antinfortunistiche. Se quelle misure fossero state adottate l’infortunio non si sarebbe verificato. Era esclusivo onere dell’azienda dare la prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che l’infortunio si verificasse. La responsabilità del datore di lavoro è stata positivamente accertata perché ha omesso di adottare quelle misure appropriate al caso specifico e che avrebbero consentito di proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. Il primo dovere era quello di segnalare in modo chiaro e visibile la situazione di pericolo.
Quale conseguenza del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio avvenuto per mancanza delle tutele di prevenzione, l’azienda è stata condannata anche a rimborsare all’inail le somme che l’istituto assicuratore aveva provveduto a corrispondere al lavoratore per il trattamento previdenziale in materia di infortunio. L Per la Cassazione la responsabilità del datore di lavoro sussiste sia per l’azione idiregresso a favore dell’inail che a favore del del lavoratore per il danno differenziale.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che è del tutto ininfluente la pregiudiziale penale, e cioè il riconoscimento anche della responsabilità penale, perché il giudice civile ha il potere e il dovere di accertare, in via incidentale l’autonoma valutazione sull’esistenza del fatto reato.
Cassazione sez. lavoro, n. 26497 del 19 ottobre 2018.