06/01/2018
Un lavoratore con mansioni di autista è stato sottoposto a visita medica periodica ed è stato valutato temporaneamente non idoneo a detta mansione per 2 mesi; l’INPS ne certificava la condizione di handicap grave ai sensi di legge, con grado di invalidità superiore ai 2/3. Successivamente è stato dichiarato parzialmente idoneo con il divieto di pernottamenti in cabina e il divieto a esposizione a sostanze cancerogene. L’azienda ha dispostoil trasferimento del lavoratore in altra sede, sempre con mansioni di autista per consentirgli il mantenimento del posto di lavoro. Il lavoratore ha contestato il trasferimento e ha messo a disposizione dell’azienda le sue energie lavorative per continuare apprestare la sua opera nella sede originaria. Nelle more della controversia, il lavoratore è deceduto per causa non imputabile al datore di lavoro.
Il tribunale di Alessandria, intervenendo nella controversia sul trasferimento dipsosto dall'azienda ma rifiutato dal lavoratore, ha affermato che “ E' evidente come, in casi di questo tipo, in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc e per il rispetto della normativa speciale di tutela, si richieda alla società datrice di lavoro un supplemento di prova – qui non emerso – circa l’impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente, anche in ordine all’osservanza delle prescrizioni; che, anche quanto al profilo sub (ii) (evitare pernottamenti in cabina), la datrice di lavoro non ha provato di aver dovuto necessariamente seguire sempre e solo tratte richiedenti il pernottamento.” Il tribunale di Alessandria ha dichiarato così l’illegittimità del trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile e ha condannato la società a corrispondere agli eredi del lavoratore le retribuzioni perdute dal trasferimento illegittimo sino alla data dell’avvenuto decesso. Tribunale Alessandria, 14/12/2016, ud. 14/12/2016, n. 501.