A- A A+

Solo per manifesta insussistenza del fatto può essere ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro

Cassazione sez. Lavoro 18 dicembre 2017, n. 30323

English version

Un lavoratore è stato licenziato per un fatto riconducibile ad un giustificato motivo oggettivo. In particolare è stato licenziato in  conseguenza di una interdizione prefettizia contro l’azienda alle cui dipendenze operava, che aveva evidenziato il pericolo di infiltrazioni mafiose nell’azienda in ragione della presenza di lavoratori aventi precedenti penali e comunque vicini, per rapporti di parentela o affinità, ad esponenti dei locali clan mafiosi. Tale provvedimento aveva comportato una modifica dell’organizzazione dell’impresa, che commercialmente era presente  in via esclusiva o comunque prevalente all’acquisizione ed esecuzione di appalti pubblici (raccolta e smaltimento dei rifiuti e nettezza urbana)", al fine di evitare la perdita di commesse. Il tribunale del lavoro prima e la corte di appello dopo hanno dichiarato la illegittimità del licenziamento condannando il datore di lavoro al solo risarcimento dei danni.  Il lavoratore ha impugnato la sentenza in cassazione. La cassazione ha esaminato la normativa introdotta dalla legge Fornero del 2012 ed ha dato la corretta interpretazione giuridica della norma. La reintegrazione nel posto di lavoro, per la Cassazione, è un provvedimento che il giudice può adottare in modo residuale, graduando le tutele in caso di licenziamento illegittimo, Nella nuova legge del 2012 vi sono due tutele una più incisiva e l’altra attenuata. Quest’ultima rappresenta la normalità l’altra l’eccezione.

Ecco il passaggio giuridico della motivazione della cassazione.

“La legge n. 92 del 2012, graduando le tutele in caso di licenziamento illegittimo, ha previsto al quarto comma del nuovo art. 18 una tutela reintegratoria definita "attenuata" (per distinguerla da quella più incisiva di cui al primo comma), in base alla quale il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 mensilità; al quinto comma dello stesso articolo è prevista, invece, una tutela meramente indennitaria per la quale il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 mensilità e un massimo di 24, tenuto conto di vari parametri contenuti nella disposizione medesima. La linea di confine tra le due tutele, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, è disegnata dal settimo comma dell’art. 18 novellato secondo la seguente formulazione testuale per cui il giudice: "Può altresì applicare la predetta disciplina (ndr. quella di cui al quarto comma) nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma".
Da più parti è stata segnalata l’incertezza di portata applicativa cui può dar luogo la norma citata che ricollega alla nozione di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo" conseguenze rilevanti quali il riconoscimento di una tutela di tipo reintegratorio in luogo di una mera compensazione economica. Secondo la pronuncia di questa Corte già citata - che qui si condivide poiché il giudice "può" attribuire la cd. tutela reintegratoria attenuata, tra tutte le "ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi" del giustificato motivo oggettivo, esclusivamente nel caso in cui il "fatto posto a base del licenziamento" non solo non sussista, ma anche a condizione che detta "insussistenza" sia "manifesta", non pare dubitabile che l’intenzione del legislatore, pur tradottasi in un incerto testo normativo, sia quella di riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria in materia di licenziamento individuale per motivi economici.” La sentenza della cassazione è così molto restrittiva nel concedere la reintegrazione. Nel caso sottoposto al suo esame è stata concessa solo l’indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 giugno – 18 dicembre 2017, n. 30323.

 

 

 

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]