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I permessi per l’assistenza alla madre disabile non devono essere trascorsi in discoteca

Un lavoratore ha chiesto un giorno di permesso retribuito invocando l’ art. 33, terzo comma, della legge n.104 del 1992, come modificata dalle leggi n.53 del 2000 e n.183 del 2010 perché doveva assistere la madre handicappata. Nel corso della causa è emerso pacificamente che il lavoratore aveva utilizzato parte di questo permesso per partecipare ad una serata danzante e non per assistere la madre disabile. La corte di appello ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare perché il lavoratore " aveva usufruito di una parte di questo permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso mirava, giacché, essendo il permesso richiesto finalizzato all'assistenza di persona portatrice di handicap, egli non poteva chiedere il predetto permesso per altra finalità del tutto estranea all'assistenza".

Questo comportamento, secondo la predetta Corte, implicava "un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sull’intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa".

Ne conseguiva, asseriva la Corte di Appello, che "proprio per gli interessi in gioco, l'abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz'altro sull'elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su ricorso del lavoratore che riteneva ingiusto il suo licenziamento, ha confermato integralmente i principi giuridici assunti dalla corte di appello.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8784/15; depositata il 30 aprile).

 

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