23/11/2014
Un dipendente, che prestava la sua attività lavorativa con la mansione di operatore presso una stazione metropolitana di Napoli è stato licenziato perché, “nel normale orario di lavoro” non era presente sulla sua postazione di lavoro ed era stato sorpreso da una utente della metropolitana “in atto sessuale con una donna”. La cliente aveva protestato e aveva anche presentato una denuncia alle forze dell'ordine chiamate il loco. Il tribunale e la corte di appello di Napoli hanno rigettato il ricorso del dipendente che aveva lamentato anche lA mancata affissione codice disciplinare in azienda. Per i giudici di merito il lavoratore aveva realizzato la “violazione del dovere fondamentale connesso al rapporto di lavoro, unitamente ad un comportamento manifestatamente contrario agli interessi dell'impresa”. Il tipo di infrazione contestata rendeva irrilevante la garanzia dell'affissione del codice disciplinare prevista dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
La Corte di Cassazione ,esaminando i motivi del ricorso proposto dal lavoratore, ha evidenziato la sua “voluttuaria e contraria ai doveri d'ufficio” causale dell’abbandono del servizio tanto più grave ove si consideri la natura dei compiti di vigilanza a lui assegnate.
Il licenziamento anche per la Corte di Cassazione , è proporzionato rispetto al fatto contestato.
Corte di Cassazione senza lavoro numero 23.378/2014