04/07/2015
Nel mese di maggio del 2006 un netturbino anticipa arbitrariamente l'orario di uscita dal lavoro di un quarto d'ora, e va a giocare a carte in un circolo ricreativo; colto in flagranza mentre giocava a carte è stato licenziato immediatamente per giusta causa. Il tribunale in primo grado, la corte d'appello in secondo grado e la corte di cassazione in sede di legittimità hanno confermato uniformemente la illegittimità del licenziamento per averlo ritenuto sproporzionato rispetto alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. La sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro da parte del tribunale è intervenuta dopo due mesi dal licenziamento, ma al netturbino è stato riconosciuto, nel rispetto delle previsioni di legge all'epoca vigente, un risarcimento del danno pari a cinque mensilità della sua retribuzione globale di fatto percepita ottenendo così un premio suppletivo di tre mesi di retribuzione rispetto all'effettiva perdita della sua retribuzione.
Nel 2006 al rapporto di lavoro si applicava la disciplina dello statuto dei lavoratori nella sua formulazione originaria del 1970 che, appunto, prevedeva che al licenziamento illegittimo conseguisse la reintegrazione nel posto di lavoro e un risarcimento del danno non inferiore in ogni caso alle cinque mensilità di retribuzione. (Sentenza corte di cassazione sezione lavoro del 3 luglio 2015 numero 13.700).
Se quel licenziamento fosse stato intimato dopo l'entrata in vigore della legge Fornero numero 92 (entrata in vigore il 18 luglio 2012), quel lavoratore avrebbe ottenuto ugualmente la reintegrazione nel posto di lavoro perché il licenziamento per giusta causa sarebbe risultato essere stato intimato in violazione delle previsioni del contratto collettivo (sproporzionato) ma avrebbe avuto un risarcimento del danno pari solo a due mesi, che rappresenta il periodo di sofferta disoccupazione.
Quel lavoratore, invece, se fosse stato destinatario delle nuove normative del jobs act, entrate in vigore per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 , non avrebbe mai potuto ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro perché il fatto contestato sussisteva e lui lo aveva pacificamente commesso. Nel giudicare la legittimità del licenziamento sarebbe stata ininfluente qualsiasi previsione del contratto collettivo. Con la nuova normativa quel lavoratore avrebbe forse potuto ottenere esclusivamente un risarcimento economico pari a due mesi di retribuzione per ogni anno di servizio; il risarcimento economico comunque non avrebbe potuto essere superiore a 24 mensilità e non inferiore a quattro mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tutto questo a condizione che il licenziamento fosse stato ritenuto sproporzionato dal giudice con riferimento ai principi di legge.
L'evoluzione della nuova normativa del jobs act, si presenta come un fatto rivoluzionario.
I nuovi assunti dal 7 marzo 2015 hanno così una tutela molto più debole rispetto a chi, invece, può vantare un'assunzione in epoca antecedente a questa data.