12/04/2015
Un operaio, mentre era impegnato nei lavori di rimozione delle lastre di ethernet dal tetto del capannone di proprietà di un'impresa committente, precipitava al suolo riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Dalle indagini effettuate era emerso che sul tetto in questione non erano state approntate misure di protezione. Questa mancanza di misure aveva causato la precipitazione al suolo del lavoratore. Tra la società committente e la società appaltatrice era stato all'epoca concluso un contratto di appalto che l'appaltatrice aveva subappaltato ad un terzo imprenditore individuale. Discutendosi sulla responsabilità della società committente, la Corte di Cassazione ha affermato che "in materia di infortunio sul lavoro in un cantiere il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996 N. 494...". Continua la Corte di Cassazione affermando che "…incombe sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo debba ritenersi escluso "Non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciale tecniche o nell'uso di determinate macchine". Nel caso specifico non sussistevano queste condizioni che avrebbero potuto escludere la responsabilità dell'impresa committente. L'infortunio nel caso di specie è collegabile causalmente ad una colpevole omissione da parte del committente perché "non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze".
Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza N. 12.228/2015.