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Guardie giurate, lavoro straordinario oltre il lecito

 

L’orario di lavoro della guardia giurata ha natura discontinua. Le norme europee, come quelle italiane e il contratto collettivo concedono all’impresa ampi margini di discrezionalità nella fissazione dell’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensili. Ma invocando il contrato collettivo, la guardia giurata può sottrarsi ai turni massacranti e allo straordinario imposto in modo indiscriminato.

Nel mondo del lavoro vi è un settore che  appare essere sempre più a rapporti di lavoro così come erano due secoli fa. Questo settore è quello della vigilanza privata. In questo settore prestano la loro opera  migliaia di lavoratori.

In questo settore vi sono dipendenti che possano lavorare per 12-13 ore giornaliere ed anche oltre, saltando pure i riposi settimanali. Le ore straordinarie di lavoro sono veramente incredibili e intollerabili. In un anno si eseguono fino a 2000 ore di lavoro straordinario, più delle ore di lavoro ordinario. È un mondo dove, in certe aziende, non sembra che esistano le leggi sul lavoro, tutto sembra appartenere ai momenti più bui della storia del movimento dei lavoratori.

 

La fonte di tutto questo, in primo luogo, è la funzione particolare dell’attività di vigilanza che richiede in certi momenti il sacrificio delle esigenze di riposo del lavoratore rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio e della sicurezza e, in secondo luogo, una cattiva interpretazione del contratto collettivo che disciplina la materia dell’orario di lavoro.

Il contratto collettivo vigente della vigilanza privata disciplina l'orario di lavoro nel capitolo VIII, articolo 71 e seguenti. Il contratto collettivo prevede che "la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferite ad un periodo di mesi 12, decorrente dall'1 gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore". Secondo questa previsione, nell'anno civile, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la guardia giurata, per le settimane lavorate, che sono pari a 45, potrà prestare un'attività lavorativa non superiore alle 48 ore settimanali. Ciò significa che il datore di lavoro può chiedere nell'anno civile una prestazione di lavoro straordinario pari complessivamente a 360 ore da distribuirsi variamente nei mesi interessati. Se il lavoratore, ad esempio, per otto mesi non ha prestato lavoro straordinario, nei successivi 3 mesi può essere obbligato a dover prestare un numero enorme di ore di lavoro straordinario ( fino a 360) con il solo diritto di  usufruire almeno un riposo giornaliero continuo non inferiore a 11 ore e abbia il riposo settimanale comunque assicurato.

Come si può ben comprendere la guardia giurata può essere chiamata a svolgere una gran quantità di orario di lavoro straordinario che, per la distribuzione nell'anno, attraverso la media, nei mesi interessati, può presentare effettivamente numeri molto gravosi e dannosi per la salute.

 Se tutto questo è vero, vi è però un elemento che i lavoratori e il giurista devono valutare attentamente. Questo elemento è rinvenibile nell'articolo 71 del contratto collettivo in cui si prevede che il datore di lavoro, stabilendo la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, comprensivo del lavoro straordinario, deve improntare le sue scelte tenendo in conto le  "obiettive necessità di organizzare turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato “.

 Solo alla presenza di queste obiettive necessità il datore di lavoro potrà richiedere l’effettuazione delle ore di lavoro straordinario, nei limiti previsti dal contratto collettivo. Senza le obiettive necessità aziendali e dei servizi ogni pretesa datoriale è illegittima e il lavoratore può opporre un suo legittimo rifiuto. Le necessità obiettive sono quelle che non dipendono dalla volontà del datore di lavoro ma sono dovute a situazioni oggettivamente non previste e non prevedibili.

Un’eccessiva quantità di orario di lavoro straordinario incide sulla vita del lavoratore, sulla sua salute, sui suoi rapporti familiari e sociali, sul suo sano equilibrio mentale e fisico. Non può essere consentita una gestione dell’orario in modo selvaggio e indiscriminato, sottratto a ogni criterio di ragionevolezza e di obiettiva necessità. Il contratto deve essere sempre eseguito con buona fede da entrambe le parti, anche nel settore della vigilanza.

Riportiamo di seguito la parte del contratto collettivo che disciplina l'orario di lavoro della guardia giurata:  orario-lavoro-guardia-giurata-ccnl-vigilanza-privata.

 

 

 

 

 

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