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I giorni di malattia imputabili a colpa del datore di lavoro non si conteggiano nel comporto

Nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia sofferta

Il Tribunale di Bergamo dichiarò l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e ordinò la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con la condanna della società al risarcimento del danno. La sentenza, appellata dalla datrice di lavoro soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia che ribadì che la malattia denunciata dalla lavoratrice in epoca successiva al 24/1/2004, e durata diciannove giorni, era da ricollegarsi a causa di lavoro e alle mansioni espletate e, in particolare, ad uno sforzo compiuto nel sollevamento di pesi ("stecche di segnature di peso superiore ai 30 chili”). La reintegrazione nel posto di lavoro è stata disposta sulla sussistenza della prova dell’esistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta al sollevamento di confezioni di peso di circa 40-50 chili, e la lombosciatalgia lamentata. La sentenza ha escluso dal calcolo dei giorni di malattia utili per il superamento del periodo di comporto, i giorni dovuti all'assenza imputabile alla Lombosciatalgia. La corte di cassazione, ha confermato la sentenza perché l'assenza per malattia non era  meramente connessa alla prestazione lavorativa ma con riferimento  alla sua genesi, sussisteva una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087  del codice civile per aver adibita la lavoratrice a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche. Senza questa responsabilità del datore di lavoro la detrazione di quei giorni di malattia dal periodo di comporto non si sarebbe mai potuta avere. (Sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2014 numero 26.307).

 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966