30/11/2014
Le organizzazioni sindacali, stipulando i contratti collettivi o gli accordi integrativi aziendali o comunque un qualsiasi altro loro accordo avente natura collettiva, non hanno il potere di limitare, annullare o disciplinare in modo diverso i diritti che i lavoratori, anche iscritti all’organizzazione sindacale peggiore,,hanno già acquisito. Sui diritti acquisiti, cioè già maturati a favore del singolo lavoratore, può disporre validamente solo il lavoratore titolare del diritto medesimo. La corte di cassazione ha confermato questo principio con la massima che riportiamo: “La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole. (Nella specie la S.C. ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore).
Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2014 n. 14944 .
Nella foto: opera di Walter Pozzebon, Asti.