21/03/2014
Il presidente della Repubblica ha emanato, su deliberazione del consiglio dei ministri del governo Renzi, in data 21 marzo 2014 un decreto-legge che modifica il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per una più facile lettura delle nuove norme, che modificano la precedente disciplina dei contratti a termine contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001 numero 368, si riportano di seguito i testi degli articoli così come risultano modificati dalla nuova normativa. La parte in grassetto contiene la nuova previsione che ha sostituito la precedente.
"ARTICOLO N.1
Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro .
1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansioni, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo dei rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Omissis ...
ARTICOLO N.4
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro."
Con la nuova normativa si ampliano a dismisura le possibilità di ricorrere al contratto di lavoro a termine ma si dubita che questa liberalizzazione possa avere effetti rilevanti e miracolosi sui livelli occupazionali.
P.s. del 29 dicembre 2019
Il contratto di lavoro a tempo determinato dall’entrata in vigore della prima legge del 2001 ha subito negli anni successivi plurimi interventi legislativi che ne hanno modificato sensibilmente la disciplina. Si tratta di una figura giuridica magmatica sottoposta a duri interventi tellurici. Leggendo le varie sentenze dei giudici riportati nel nostro sito occorre collocare nel tempo i fatti e il diritto per non essere fuorviati e cadere gravemente in errore sulla disciplina effettiva del caso concreto sotto il vostro esame.