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Il contratto a termine é legittimo se sussistono le ragioni straordinarie ed occasionali.

Le semplici fluttuazioni di mercato non lo giustificano

Il contratto a termine si configura come misura alla quale l'impresa può validamente ricorrere solo per sopperire ad esigenze momentanee e straordinarie.

In assenza di queste condizioni il contratto a termine é nullo ed il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato fin dal suo sorgere.

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Si tratta di una decisione della corte di cassazione che fa riferimento ad un contratto a termine stipulato ante decreto Renzi del mese di marzo 2014. Con la nuova normativa, che non si applica per ragioni temporali, ai contratti precedentemente conclusi, questo limite non avrà più ragion d'essere potendo l'impresa ricorrere al contratto a termine senza necessità di dover indicare i motivi per cui vi ricorre.

"Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 230 del 1962, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. n. 19850 del 2004, n. 5209 del 1995, n. 11671 del 1995) "l'art. 1 comma secondo lettera c), della legge 18 aprile 1962 n. 230, il quale consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, mentre non può essere invocato per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire fluttuazioni di mercato e ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali) trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante opportunamente programmata deve essere in grado di fronteggiare, si riferisce ad opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva per quanto efficiente ed adeguatamente programmata".

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 gennaio – 23 aprile 2014, n. 9184.

P.s. del 29 dicembre 2019

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