16/03/2014
Il dirigente nella sua autonomia si deve organizzare in modo tale da godere delle ferie che gli spettano. In caso contrario rischia di perderle definitivamente e di non averne nemmeno il pagamento sostitutivo. Si riporta la massima della Corte di Cassazione:
“Nel merito la pretesa del dirigente., che lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità relativa alle ferie non godute, non può trovare accoglimento in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore con qualifica dirigenziale ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie, sicchè ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri l'esistenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento." (Cass. civ. 7 marzo 1996, n. 1793; nello stesso senso, 27 agosto 1996, n. 7883; 28 aprile 1999, n. 4297; 28 maggio 1999, n. 5223; 9 dicembre 1999, n. 13809).
Cassazione civile sez. lav.07/03/1996 Numero 1793
Impugnazione del licenziamento del dirigente Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.
Dirigente e licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.
Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente
Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.
Licenziamento con comunicazione scritta e specifica
Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.