15/02/2014
Il socio lavoratore di cooperativa, trattamento giuridico.
Avanti il tribunale di Milano pende una controversia assai interessante. Un gruppo di lavoratori soci di una cooperativa reclamano l'applicazione al loro rapporto di lavoro subordinato del contratto collettivo del settore magazzini generali. La cooperativa, invece, ha applicato il contratto collettivo del settore terziario autonomo avanzato, che rispetto al contratto dei magazzini generali prevede una retribuzione inferiore del 31%.
I lavoratori rivendicano l'applicazione delcontratto dei magazzini generali perché essi invocano una legge del 2001 che disciplina il lavoro dei soci di cooperativa; questa legge prevede esplicitamente che al rapporto di lavoro dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato deve essere applicato obbligatoriamente il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Il contratto collettivo del settore merceologico è quello dei magazzini generali e non quello del settore terziario autonomo avanzato.
La causa deve essere decisa dal presidente della sezione lavoro del tribunale di Milano, il dottor Pietro Martello, che per la sua autorevolezza e prestigio, avrà un particolare significato perché nella stessa sezione lavoro del tribunale di Milano in passato si sono avuti indirizzi e interpretazioni opposte.