22/01/2014
Se il licenziamento avviene per violazione di doveri fondamentali del dipendente, derivanti dalla legge, il licenziamento è legittimo anche in mancanza di preventiva affissione del Codice disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 3060/2012, accogliendo il ricorso di Poste italiane al termine di una lunga e paradossale vicenda giudiziaria. Un dipendente delle Poste italiane aveva, infatti, impugnato il licenziamento intimatogli a seguito dell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro per ben 50 giorni. Il giudice di primo grado, e anche la Corte di Appello, avevano sorprendentemente dato ragione al dipendente, affermando che tale licenziamento avrebbe dovuto essere considerato illegittimo proprio perché non risultava affisso il codice disciplinare ed essendo stato il licenziamento irrogato per una specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva.
La Corte di Cassazione, invece, ha statuito che rientrando la presenza sul posto di lavoro tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore (…) “la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore”. Infatti, questo caso non rientra in “una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore del potere di licenziamento”, bensì si tratta di condizioni stabilite dalla legge manifestamente “contrario all’etica comune” e concreta “violazione dei doveri fondamentali.
Milano 11/05/2012