22/01/2014
Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante lo stato di malattia lavora in discoteca come addetto alla sicurezza anche se per un solo giorno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16375/2012, confermando la sentenza di Appello, e rigettando il ricorso di un uomo affetto da “cefalea in sinusite frontale riacutizzata”, una patologia, per i giudici, non “compatibile con lo svolgimento di una attività che, come quella del sorveglianti di discoteche, richiedeva piena efficienza e prestanza fisica”.Il caso è il seguente: un lavoratore era stato licenziato da una società per aver ripetutamente svolto attività lavorativa quale addetto alla sicurezza presso alcune discoteche locali mentre si trovava in congedo per ragioni di salute. Il Tribunale aveva ritenuto il licenziamento legittimo sia sotto il profilo della proporzionalità tra la sanzione e la condotta illecita sia sotto il profilo della tempestività della contestazione.
Il lavoratore si era inutilmente giustificato dicendo che tale attività lavorativa si era svolta per un solo giorno, che non risultava essere incompatibile con il suo stato di malattia e, infine, che non aveva arrecato alcun danno all’attività aziendale. La Suprema Corte ha rilevato invece che nel caso di specie lo svolgimento di un’altra attività lavorativa, anche alla luce della natura dell’infermità e delle mansioni svolte, poteva pregiudicare o ritardare la guarigione e il relativo rientro in servizio.
La Cassazione, ribadendo giurisprudenza ormai costante, ha affermato che “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Sifatto comportamento, può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenze e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi la sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da ritardare o pregiudicare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione”.
Milano, 3 ottobre 2012
La Foto: opera di Vincent Van Gogh. Pittore olandese, ( 1853-1890). Post impressionista. Artista maledetto, tormentato da angosce ed ansie esistenziali che lo portano al suicidio. Dipinge per soli 10 anni. Ma il suo stile resta unico ed indimenticabile nella storia dell’arte.