21/01/2014
L'Inail ha il diritto di richiedere in restituzione al responsabile dell’infortunio sul lavoro ( datore di lavoro e dirigenti responsabili) tutte le somma corrisposte all’infortunato o ai suoi superstiti per i danni da questi subiti a seguito di infortunio sul lavoro se la causa della morte o delle lesioni è da ascriversi alla inosservanza delle misure antinfortunistiche di cui agli artt. 3, 53 e 54 del DPR n. 164/1956 nonché alla violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro e dei suoi dirigenti.
L’inail ha diritto alla restituzione di tutti gli importi corrisposti oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Secondo la corte di cassazione “la congruità della indennità corrisposta dall'Inail al lavoratore o ai suoi superstiti è comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicché, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. n. 10529/2008, n. 21540/2007, n. 5909/2003, n. 9601/2001).”
Per ultimo cassazione sezione lavoro sentenza n. 2736/2010
milano 14/02/2010