22/01/2014
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2512 del 4 febbraio 2002, ha ribadito che, in caso di infortunio sul lavoro, il datore è sempre responsabile anche nel caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa. Tale comportamento del dipendente, seppur colposo, non è tale da liberare dalle proprie responsabilità il datore di lavoro.
Richiamando precedenti in materia (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1994/2012) i giudici di legittimità hanno precisato che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso”.
Così la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 2512, non ravvisando, quindi, nel caso de qua, alcuna colpa del prestatore di lavoro ha quindi, rigettato il ricorso.