20/01/2014
Si riporta di seguito la massima della corte di cassazione.
“Infondato è anche l'ulteriore motivo con cui la ricorrente denuncia nullità del licenziamento per difetto di comunicazione ed affissione del codice disciplinare ossia violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 e dell'art. 2119 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è necessario l'adempimento dell'affissione quando il licenziamento venga intimato per comportamenti, “il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico” e comunque concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro” (ex plurimis, Cass. 16 maggio 2001 n. 6737).
Nella specie, appare pienamente condivisibile il rilievo svolto dalla sentenza della Corte di Firenze, la quale, dopo avere rimarcato che la gravità della condotta non poteva sfuggire alla lavoratrice addetta a mansioni di cassa, con maneggio di denaro, ha sostenuto che, nell'espletamento di un tal genere di compiti, “il dipendente, a prescindere dall'esistenza di uno specifico codice disciplinare, non può non ignorare il disvalore sociale di un qualsiasi atto che sia diretto ad acquisire un vantaggio economico approfittando della sua mansione”.
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 gennaio - 4 marzo 2009, n. 5214.
Milano 12/03/2009