20/01/2014 - Si riporta di seguito la massima della corte di cassazione. “Infondato è anche l'ulteriore motivo con cui la ricorrente denuncia nullità del licenziamento per difetto di comunicazione ed affissione del codice disciplinare ossia violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 e dell'art. 2119 c.c. nonché omessa ed insufficiente... [Leggi tutto]