17/01/2014
Un lavoratore conveniva in giudizio l'Inps dinanzi al Tribunale assumendo di aver rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute. Trattandosi di disoccupazione involontaria, e per causa indipendente della propria volontà, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, che erroneamente l'istituto previdenziale gli aveva negata. I giudici di merito, tribunale e corte di appello, hanno accolto la sua domanda ma la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza assumendo che : " A sensi dell'art. 34 comma 5 della Legge n. 448.1998, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni … non dà titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione." L'indennità di disoccupazione è dovuta solo quando essa è involontaria. Questa volontarietà non è riscontrabile nella situazione soggettiva del lavoratore che si dimette per motivi di salute poiché la sua , scelta, ancorché dettata da seri motivi, rimane tuttavia volontaria.
L'indennità di disoccupazione è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore sia stato costretto a presentare le sue dimissioni per giusta causa, cioè per una causa a lui non imputabile ma riferibile al grave i adempimento contrattuale del datore di lavoro.
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 12 novembre - 17 dicembre 2008, n. 29481
Milano 02 gennaio 2009