17/01/2014
Non raramente accade che un proprietario che ha concesso in locazione un immobile, alla scadenza del contratto o di fronte al mancato pagamento del canone di locazione, provveda autonomamente e direttamente a sostituire le chiavi della serratura dell’appartamento buttando fuori così l’inquilino inadempiente che non vuole andare via. I casi sono più frequenti di quanto si possa credere. Agendo così, però, il proprietario, pur avendo ragione nel merito, compie un atto gravissimo che può costargli molto caro. Il conduttore, che è stato privato del possesso legittimo dell’appartamento, infatti, può proporre contro il proprietario “sceriffo” un immediato e veloce ricorso cautelare avanti il tribunale chiedendo la reintegrazione nel possesso dell’immobile. Il conduttore certamente avrà pieno successo in questa sua azione contro il proprietario avanti il tribunale civile perché il possesso è tutelato dalla legge in quanto tale, prescindendo dalle ragioni, dai torti e dal titolo di proprietà.
Il conduttore, inoltre, può anche denunciare penalmente il proprietario dell’immobile che lo ha spossessato per aver commesso i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e anche per violazione di domicilio.
Quando si ha un diritto di proprietà da tutelare, di fronte all’altrui inadempienza e contemporaneo possesso del bene, non bisogna mai farsi giustizia da sè ma occorre sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria e chiedere il relativo provvedimento di tutela. Se si agisse diversamente dalla parte della ragione si passerebbe immediatamente alla parte del torto.
Lo “scasso” porta guai infiniti a chi lo commette.
È un errore da non commettere mai!
Milano 13 settembre 2008.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)