13/01/2014
La corte di cassazione ha così sintetizzato alcuni dei principi che disciplinano il licenziamento del lavoratore per il superamento del periodo di comporto.
“L'art. 2110 del codice civile, al secondo comma, consente all'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.”
Cassazione – Sezione lavoro 10 gennaio 2008, n. 278.
Milano 28 marzo 2008.
La Foto: opera di Vincent Van Gogh. Pittore olandese, ( 1853-1890). Post impressionista. Artista maledetto, tormentato da angosce ed ansie esistenziali che lo portano al suicidio. Dipinge per soli 10 anni. Ma il suo stile resta unico ed indimenticabile nella storia dell’arte.