13/01/2014
Lo stato di effettiva malattia di una lavoratore non è incompatibile con l’esercizio contemporaneo di altre attività lavorative ed extralavorative a condizione che queste attività non siano di pregiudizio alla guarigione e ai tempi della guarigione stessa. Il lavoratore ammalato, pertanto, può dedicarsi alle sue normali attività sportive, hobbistiche e di tempo libero senza considerarsi agli arresti domiciliari. Egli, assolti i suoi obblighi di reperibilità nella fascia oraria, se le sue condizioni di salute glielo consentono, può dedicarsi liberamente ad altre attività. L’unico limite è rappresentato dall’esigenza che la malattia sia effettivamente esistente e che queste attività non debbano essere di pregiudizio ai normali tempi della sua guarigione e alla guarigione stessa.
La Corte di cassazione, applicando questo principio, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento di un medico che, assente dal lavoro per malattia, si era esibito in una manifestazione canora in uno spettacolo televisivo. Per la corte di cassazione lo stato di malattia era compatibile con l’esercizio dell’attività canora che non aveva pregiudicato la guarigione e la pronta ripresa del lavoro. Per approfondire l’argomento si vedano le seguenti sentenze: Cass. n. 8165/93, 11355/95, 6236/2001, 7198/2001. Per ultimo Cassazione n. 5106/2008.
Milano 25 marzo 2008.