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Attenti alle accuse infondate contro il superiore, si rischia il licenziamento.


La corte di cassazione ha dichiarato la legittimità di un licenziamento disciplinare per aver il dipendente accusato infondatamente il proprio superiore di irregolarità commesse nell’espletamento dell’attività lavorativa senza fornire alcuna prova e risultando anzi le accuse prive di fondamento. Sia la corte di appello di Roma che la corte di cassazione hanno dichiarato la licenziamento fondato e legittimo. 
La parte della sentenza interessante per la sua pronuncia è così formulata "il lavoratore, nel caso in esame, non sì è limitato ad informare la società di presunte irregolarità commesse, come prescritto dal manuale aziendale di condotta prodotto in atti. Egli è andato ben oltre, insultando apertamente un superiore mediante comunicazione a dirigenti dell'azienda, insinuando reiteratamente sospetti sul suo operato, rifiutando di collaborare al fine di consentire di fare piena luce sulla vicenda, nonostante la richiesta di messa a disposizione dei documenti in suo possesso e di invio di nota esplicativa sulle irregolarità denunciate; comportamento quest'ultimo tanto più ingiustificato a fronte del comportamento della società, che aveva prontamente avviato i dovuti accertamenti, terminati con il riscontro della insussistenza delle irregolarità denunciate". (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 18 ottobre 2007 – 23 gennaio 2008, n. 1431).
I principi affermati in sentenza non possono non essere condivisi anche dal punto di vista morale. Accusare di fatti gravi un superiore e non fornire prova e collaborazione non è giustificabile in alcun modo.
In questo caso vi è la lesione irreversibile del rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro che sempre deve sussistere.
Milano 10 febbraio 2008.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.