A- A A+

Ai vigili del fuoco niente compenso per lavoro straordinario e condanna al pagamento delle spese

tag  News 

27/02/2024

 I vigili del fuoco addetti ai servizi antincendio di una base USA di stanza nel territorio italiano hanno promosso un’azione giudiziaria avanti il Tribunale di Napoli per ottenere dal loro datore di lavoro la corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di prestazione notturna, svolte per ogni turno di lavoro, con detrazione della indennità di pernottamento percepita e riconosciuta dal contratto collettivo. Dalle ore 22 alle ore 6 i dipendenti erano obbligati a riposare in stanze da letto all'interno della base militare, per poter intervenire in caso di eventuale incendio; nel caso in cui vi fosse l'effettuazione di interventi, che avvenivano raramente, erano remunerati per questa specifica prestazione aggiuntiva. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda, perché il pernottamento sul luogo di lavoro, che è remunerato con una indennità di pernottamento prevista dal contratto collettivo, non poteva essere considerato come orario di lavoro effettivo ma come periodo di riposo intermedio. I lavoratori interessati, però, hanno rivendicato il diritto ad avere il riconoscimento di queste ore di reperibilità come lavoro straordinario effettivo, contrariamente a quanto previsto dal contratto collettivo che prevede una semplice indennità.

I lavoratori hanno così proposto ricorso in Cassazione, richiamando i principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea che in più occasioni aveva qualificato come orario di lavoro i periodi di reperibilità, anche senza permanenza sul luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione ha confermato, però, la decisione della Corte di Appello di Napoli ma ha cambiato la motivazione della decisione.

Per la Cassazione è legittima la previsione di un contratto collettivo che disciplini in modo diverso i periodi nel corso dei quali sono stati realmente eseguite le prestazioni di lavoro e quelli durante i quali non è stato realizzato nessun lavoro effettivo. Entrambi i periodi ben possono essere considerati come orario di lavoro effettivo ma possono essere trattati economicamente in modo diverso: per uno prevedere l'obbligo della corresponsione della retribuzione piena e per l'altro, invece, una semplice indennità. Il contratto collettivo che disciplina la materia, prevedendo un diverso trattamento per i due diversi periodi di lavoro, non contrasta con nessuna norma europea e con nessuna norma del diritto italiano. (Cassazione civile sez. lav., 22/11/2023, n.32418).

I lavoratori ricorrenti e gli eredi per quelli defunti, con il rigetto della loro domanda, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali a favore dell'azienda nonostante che la Corte di cassazione abbia cambiato la motivazione della decisione della Corte di Appello, che evidentemente non aveva costruito in modo corretto i principi di diritto da applicare nella controversia. La condanna dei lavoratori al pagamento delle spese processuali ha un chiaro intento deflazionistico del contenzioso giudiziario. I tempi e i carichi della giustizia, ai tempi nostri, si alleggeriscono in primis scoraggiando il contenzioso e in particolare i lavoratori.

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il canone di locazione non è riducibile dai Tribunali su richiesta del conduttore e in conseguenza dell’emergenza Covid

04/02/2022 La rinegoziazione del contratto compete solo alla volontà delle parti: è da escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione. “Per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed al dovere di... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza configura un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore. Dal punto... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)