A- A A+

Se la prestazione lavorativa è resa indifferentemente a favore di due società tra loro collegate, esiste un obbligo solidale di entrambe al pagamento delle retribuzioni

tag  News 

06/11/2022

La lavoratrice ha impugnato avanti la Corte di Appello di Milano la sentenza del Tribunale di Milano che le aveva negato il diritto, chiedendo che fosse dichiarata la sussistenza tra le due società chiamate in causa di un unico centro di imputazione e, conseguentemente, della contitolarità del suo rapporto di lavoro formalmente intercorso con una sola delle società chiamate in causa.

A sostegno di questa domanda, la lavoratrice ha assunto di aver prestato la sua attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo pieno a favore delle due società chiamate in causa e non solo a favore della società che formalmente ha proceduto alla sua assunzione; di aver lavorato in una struttura di legno ricavata all'interno del capannone dell'altra società dove prestava l'attività lavorativa un’altra lavoratrice alle dipendenze di quest'ultima; di aver avuto per l’intero periodo di lavoro un unico diretto referente gerarchico che era comune a tutti i lavoratori occupati nell’azienda; di aver lavorato principalmente nell’altra società organizzando gli interventi di manutenzione con l’utilizzo della carta intestata e dell’indirizzo di posta elettronica per comunicare con i clienti, come pure la gestione degli ordini dei materiali e dei pezzi di ricambio, i preventivi degli interventi, le fatture emesse, il noleggio delle attrezzature necessarie e le attività promozionali; di essere stata sempre tenuta alla timbratura del badge sia in entrata che in uscita che veniva controllato dal comune responsabile della struttura. Su questi presupposti in fatto la lavoratrice ha rivendicato la sussistenza tra le due società di un unico centro di imputazione del suo rapporto di lavoro con il diritto di ottenere il pagamento della sua retribuzione da entrambe le società che hanno usufruito delle sue energie lavorative. La lavoratrice ha, così, assunto che la sua prestazione era avvenuta in una situazione organizzativa in cui il collegamento fra le 2 società aveva travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva delle due società.

La Corte di Appello ha accolto la domanda della lavoratrice ed ha condannato entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive dovute in esecuzione dell’applicazione del contratto collettivo e individuale di lavoro.

La Corte di Appello di Milano, nell’accogliere la domanda della lavoratrice, ha evidenziato che “è noto, in punto di diritto, che l’accertamento della unitarietà del centro di imputazione del rapporto richieda – per pacifica e ormai sedimentata giurisprudenza – la coesistenza di una articolata e complessa pluralità di elementi. In particolare, la Corte di Cassazione ha da tempo condivisibilmente escluso che il mero collegamento economico e/o  funzionale fra imprese consenta di ricondurre gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con una di esse anche alle altre e di considerarle quale unico soggetto, indicando, al contrario, quali presupposti perché possa ravvisarsi l’unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico- amministrativo –finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneo in favore dei vari imprenditori…

Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio e le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato, prima di tutto, l’unicità della struttura organizzativa e produttiva delle due società, ... come pure l’integrazione o meglio la coincidenza dell’attività esercitata dalle due appellate, come emerge non solo dalle visure camerali prodotte in giudizio, bensì anche dalle dichiarazioni dei testi…

In secondo luogo, la presenza di un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, e che organizza il lavoro dell’appellante e degli altri dipendenti delle due aziende…

In terzo luogo, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle due società titolari delle distinte imprese, svolta in modo indifferenziato e contemporaneo in favore di entrambe nel periodo per cui è causa, come confermato dalle deposizioni dei testi…

In conclusione, ritiene questa Corte che gli elementi di collegamento fra le due società, come accertati in giudizio, abbiano ampiamente travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa, con la conseguenza che, pur non venendo meno l’autonomia delle due appellate dotate di personalità giuridica distinta, deve  ravvisarsi un unico centro di imputazione del rapporto, essendo stata frazionata, in modo fraudolento, l’unica attività posta in essere dai vari soggetti del collegamento economico – funzionale.

Da ciò consegue che entrambe le appellate, quali soggetti fruitori dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice, devono essere considerate responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

Corte di Appello di Milano sezione lavoro sentenza numero 736/2022, pubblicata l’11 ottobre 2022, presidente relatore dottoressa Monica Vitali.

 

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il canone di locazione non è riducibile dai Tribunali su richiesta del conduttore e in conseguenza dell’emergenza Covid

04/02/2022 La rinegoziazione del contratto compete solo alla volontà delle parti: è da escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione. “Per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed al dovere di... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza configura un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore. Dal punto... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)