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I contratti collettivi post corporativi hanno natura privatistica

Il datore di lavoro li può recepire anche parzialmente per fatto concludente, obbligandosi alla loro osservanza per l’intero

Il datore di lavoro li può recepire anche parzialmente per fatto concludente, obbligandosi alla loro osservanza per l’intero

La società datrice di lavoro è una società che è rimasta iscritta, per alcuni anni, all'associazione nazionale di rappresentanza delle Imprese Manifatturiere della Confindustria. Questa organizzazione sindacale dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, negli anni in cui questa società datrice di lavoro era iscritta all’associazione, ha concluso un accordo integrativo aziendale che riconosceva a favore delle maestranze occupate l'erogazione di diversi istituti retributivi incentivanti. L’azienda negli anni in cui è stata iscritta all’associazione sindacale ha corrisposto alle maestranze occupate questi diversi istituti retributivi previsti nell’accordo collettivo.

L'azienda datrice di lavoro non ritenendo che fosse più di suo interesse, ha disdettato la sua iscrizione all'associazione nazionale delle imprese manifatturiere della Confindustria.

Dalla data della sua disdetta di iscrizione all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in poi, l’azienda non ha più erogato ai suoi dipendenti la componente variabile del premio di partecipazione che negli anni precedenti, aveva riconosciuto ai lavoratori in conseguenza della sua iscrizione alla Confindustria, mentre ha continuato ad erogare agli stessi lavoratori gli altri e diversi emolumenti previsti in quell’accordo integrativo interaziendale.

Di fronte a questo rifiuto dell’azienda di continuare ad erogare il premio di partecipazione, alcuni dei lavoratori colpiti dalla unilaterale decisione aziendale hanno chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento di questo premio previsto in quell’accordo integrativo che si è ritenuto di non dover più applicare. Contro il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale l'azienda ha proposto opposizione. Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, hanno rigettato l’opposizione dell’azienda e hanno dichiarato illegittima la disapplicazione unilaterale del contratto integrativo interaziendale, riconoscendo ai lavoratori interessati il diritto a percepire l'emolumento retributivo del premio di partecipazione previsto nell’accordo collettivo integrativo interaziendale.

Contro la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso in Cassazione la datrice di lavoro deducendone la erroneità; l’azienda, nel suo ricorso ha sostenuto che i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta della società all'iscrizione alla Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale che la società-datrice di lavoro non aveva mai sottoscritto né aveva esplicitamente accettato nelle lettere di assunzione o in altri atti ad essa riferibili. Con il venir meno dell'iscrizione all'associazione datoriale, a suo dire, è venuto meno anche l'obbligo di continuare ad erogare il premio di partecipazione previsto in quel contratto integrativo sottoscritto dall’ex associazione datoriale di appartenenza.

La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni giuridiche poste a sostegno del ricorso promosso dalla datrice di lavoro; questa decisione della Corte di Cassazione è stata così motivata: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. Ebbene, la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")". Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva.

Tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati e resiste alla censura della società ricorrente, tenuto pure conto che, come più volte affermato da questa Corte, la valutazione che porta a ritenere sussistente l'implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in questa sede.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società Ceramica Althea, alla contrattazione collettiva. Peraltro, la società ricorrente nemmeno indica ulteriori istituti contrattuali (del contrato integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione - parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie.” Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 04/01/2022), n.74.

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