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Consegna in azienda i report delle visite ai clienti che non ha mai incontrato

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19/08/2021

Legittimo il licenziamento senza preavviso

La M.I. C. and C. S.p.A. di Firenze, dopo aver contestato alla lavoratrice il fatto di rilevanza disciplinare di cui si era resa responsabile, le ha intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa motivato dall'infedele compilazione dei report per 7 giornate del luglio 2017 e dallo svolgimento nelle medesime giornate di attività private del tutto estranee alle mansioni assegnate. Processualmente, l’azienda non è riuscita a dare la prova su tutti i fatti oggetto della sua contestazione di addebito ma, comunque, a giudizio dei magistrati, ha dato la prova della mancata effettuazione delle visite commerciali ai clienti indicati nei report predisposti (24 clienti su 40). Il tribunale, prima, e la corte di Appello di Firenze, dopo, nonostante che l’azienda avesse fornito in modo parziale la   prova sull'accertamento dei fatti oggetto dell'addebito contestato, hanno ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento senza preavviso, “connotandosi gravemente l'infedele rappresentazione di attività esterne alla sede aziendale, in realtà non svoltesi, per l'intento di precostituirsi l'apparenza di un adempimento di fatto inesistente, al fine di eludere il controllo datoriale sulla regolarità dell'adempimento medesimo, così da integrare la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza idonea a ledere il vincolo fiduciario”. A nulla è valsa l’eccezione difensiva della lavoratrice, che aveva sostenuto l’inutilizzabilità dei riscontri investigativi dei fatti contestati su cui essenzialmente si basava il provvedimento sanzionatorio; trattandosi di una attività investigativa difensiva, i giudici hanno ritenuto legittimo l’accertamento dei fatti con l’utilizzo di un’agenzia di investigazioni.

La Corte di Cassazione ha rilevato che la lavoratrice, con la sua condotta, si era resa responsabile di una condotta diretta “ dolosamente ad eludere il controllo datoriale”, con una gravità “tale da pregiudicare l'affidabilità del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future ed idonea a sostenere l'invocata giusta causa” del recesso datoriale. Cass. civ., sez. lav., ord., 5 agosto 2021, n. 22370 .

La fiducia, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato sulla capacità del collaboratore di saper dare esecuzione fedele alle direttive aziendali, con la sua condotta dolosa e inescusabile, è irrimediabilmente venuta meno.

Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno tutti concordemente dato torto alla lavoratrice infedele.

Lo studio a Milano

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“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)